7 lavori gratis con il bonus 110%: casi pratici spiegati dall’Agenzia delle Entrate
La Agenzia delle Entrate ha analizzato 7 casi particolari (che potrebbero somigliare al tuo) che permettono l’accesso al Superbonus 110 %. Vengono affrontati i seguenti casi: Seconde case, sostituzione di serramenti e caldaie rifacimenti degli impianti igienici, edifici vincolati.
Di seguito vengono chiariti alcuni dubbi su quali lavori possono rientrare nel Super Bonus 110%. Vengono chiariti i requisiti degli interventi trainanti, individuandone requisiti e condizioni. Una volta realizzati questi, si possono aggiungere alcune opere gemellate. A questo l’Agenzia delle Entrate ha cercato di dare una risposta illustrando 7 casi tipo e particolari: trova quello che più descrive la tua situazione e scopri se hai diritto alla detrazione del 110% in 5 anni o ai lavori gratis con lo sconto in fattura.
La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate: quando spetta il bonus 110% e quali lavori gratis si possono fare
All’interno della guida fiscale dell’AdE recentemente pubblicata, si trova appunto un’interessante sezione dedicata all’analisi dei casi pratici: vengono descritte 7 fattispecie tipo in cui si spiegherà se spetta o no il bonus 110%.
Caso 1, caldaia abbinata a cappotto termico
Carlo è proprietario di un appartamento che fa parte di un condominio, ad oggi non provvisto di un sistema centralizzato di riscaldamento, in cui si stanno effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio il cappotto termico) che senza dubbio beneficiano del Superbonus, posto che si otterrà il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di abbinare contestualmente una ristrutturazione, con sostituzione della caldaia e degli infissi e ristrutturazione dei servizi igienici.
Spetta anche per caldaia, infissi e ristrutturazione bagno il superbonus 110%?
Nella situazione prospettata:
- per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro
- se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000 euro), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro.
Caso 2, efficientamento energetico e ristrutturazione di una villetta autonoma
Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
- sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro.
- ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).
Caso 3, ristrutturazione seconda casa e bonus 110%
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.
In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
- di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
- di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, • antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Caso 4, bonus 110% per inquilini
Sara vive come affittuaria in una villetta a schiera, indipendente e con accesso autonomo. Approfittando del bonus 110%, vorrebbe effettuare opere di riqualificazione energetica. Ha diritto alla detrazione e potrebbe optare per la cessione del credito alla banca per fare i lavori gratis?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che Sara anche se non proprietaria ha diritto al Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati qualora rispetti tutti i requisiti e garantisca il salto di due classi energetiche.
Aggiungiamo che ci appare più difficile appare la cessione del credito alla banca diretta perché l’istituto, non essendo lei proprietaria, non troverà facilmente garanzie come potrebbe essere l’ipoteca dell’immobile.
Caso 5, sostituzione caldaia e finestre
Federica, che vive in una casa unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con un modello a condensazione di classe energetica A, e sostituire i vecchi infissi.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate a questo dubbio molto diffuso è che Federica, e tutti quelli che si trovano in una situazione simile, potranno beneficiare del Superbonus 110% per tutti e due gli interventi sopra descritti, a patto che con gli stessi si consegua un salto di due classi energetiche, certificato da un tecnico mediante APE.
Caso 6, impianto di produzione di acqua sanitaria per il condominio
Un Condominio vuole realizzare un impianto centralizzato funzionale esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria per più utenze. Può essere considerato un intervento trainante che dà diritto al bonus 110%?
Il Condominio per avere diritto al Superbonus, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un generatore di calore autonomo e separato da quello che serve per la climatizzazione invernale, salvo che ciò non sia possibile per motivi tecnici accertati o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore sia più conveniente sotto il profilo energetico.
Caso 7, sostituzione infissi in zona sottoposta a vincoli paesaggistici
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio ubicato in un’area sottoposta ai vincoli paesaggistici e culturali, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus 110% se cambia le finestre?
Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.